Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ECOMUSEO DEL TESINO, TERRA DI VIAGGIATORI APS” PDF

Titolo I
Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione-sede-durata
1. L’Associazione non riconosciuta denominata “Ecomuseo del Tesino, terra di viaggiatori APS”, di
seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui
in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e dalle norme del Codice civile in tema di
associazioni.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Pieve Tesino. L’eventuale variazione della sede
legale nell’ambito del Comune di Pieve Tesino non comporta modifica statutaria, salvo apposita
delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, nello specifico nel territorio della Valle del
Tesino i cui confini convenzionali vengono fissati nei Comuni di Pieve Tesino, Castello Tesino e
Cinte Tesino.
4. L’Associazione ha durata illimitata.


Art.1-bis – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di
“associazione di promozione sociale”
1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito
indicato come “Runts”) e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo,
l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti
nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel Runts, la denominazione
dell’Associazione diventerà quindi “Ecomuseo del Tesino, terra di viaggiatori APS”.
2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione l’acronimo “APS” negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all’istituzione del Runts, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione
sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti
iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.


Art.2 – Scopo e finalità
1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa
sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale:
a) recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale e
immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività
e il modo in cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l’evoluzione del
paesaggio nel territorio ricompreso nei Comuni di Pieve Tesino, Castello Tesino e Cinte
Tesino;
b) promuovere e attuare progetti di sviluppo locale integrati con le politiche culturali, ambientali,
economiche, della ricerca e dell’innovazione;
c) coinvolgere le comunità locali in un processo di riscoperta della memoria collettiva e delle
peculiarità del proprio spazio di vita, contribuendo a formare una cultura consapevole del
territorio inteso come paesaggio naturale e umano, storico e contemporaneo;
d) promuovere azioni di sviluppo sostenibile basate sulle peculiarità del patrimonio culturale e
ambientale locale, che migliorino la vivibilità del territorio e allo stesso tempo lo rendano
adatto per un turismo lento.


Art. 3 Attività
1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o
di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53,
e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni
;
d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge
14 agosto 1991, n. 281;
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo
Settore;
f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
2. L’esercizio delle suddette attività di interesse generale si concretizza attraverso lo svolgimento
delle seguenti attività operative:
a) raccogliere informazioni e documentazioni storiche sull’attività di commercio ambulante
locale, con particolare riguardo al commercio di pietre focaie, stampe, sementi, ottica,
chincaglieria, merceria e sull’attività di arrotino;
b) raccogliere informazioni e documentazioni ed eventuali copie di produzioni relative al
commercio, sia in qualità di editori che di distributori di stampe, che caratterizzarono l’attività
dei Tesini nei secoli scorsi in molte aree e città europee per:
– ampliare la conoscenza dell’attività tesina in Italia e all’estero;
– conoscere l’attività di alcune famiglie di editori tesini che operavano in Europa e di
cui fino ad oggi si possiedono scarse informazioni;
– implementare le informazioni e i documenti del Museo Tesino dell’ambulantato e
delle stampe;
– accrescere le conoscenze sull’argomento e divulgare materiale finora inedito o con
circolazione solamente specialistica o locale;
c) promuovere la conservazione e il restauro di ambienti di vita e di lavoro tradizionali,
tramandando le testimonianze della cultura materiale, ricostruendo le abitudini di vita e di
lavoro delle popolazioni, le relazioni con l’ambiente circostante, le tradizioni religiose,
culturali e ricreative, l’utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche
e delle materie impiegate nelle attività produttive;
d) promuovere la valorizzazione di abitazioni o fabbricati caratteristici, di mobili e attrezzi, di
strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita
tradizionali consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;
e) promuovere la predisposizione di percorsi nel paesaggio e nell’ambiente tendenti a relazionare
i visitatori con la storia e le tradizioni locali;
f) promuovere il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e
delle strutture associative locali;
g) organizzare la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didatticoeducative relative alla storia, alle tradizioni locali e all’ambiente naturale;

h) organizzare e promuovere aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedere ad
attrezzarle, a restaurarle, a recuperare fabbricati e attrezzature e a raccogliere documentazione
adeguata alle finalità del presente articolo;
i) promuovere e favorire il coordinamento e la promozione delle attività culturali, sociali,
ricreative e turistiche svolte da persone, enti e associazioni operanti nel territorio di
competenza dell’Associazione;
j) organizzare e favorire iniziative specifiche di promozione dell’Ecomuseo e delle sue attività,
tra cui escursioni e stage;
k) promuovere tutte le iniziative specifiche volte a migliorare l’attività turistica, commerciale,
artigianale, anche favorendo ed incoraggiando gli individui a realizzare e gestire strutture
culturali, sportive e ricreative;
l) curare e gestire un sito internet dedicato all’Associazione, nonché utilizzare altre tecnologie,
allo scopo di divulgare e far conoscere le tematiche di cui l’Associazione si occupa, oltre che
di pubblicizzarne le attività.
m) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque
collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a
perseguirne il raggiungimento.
3. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle
di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i
criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
4. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie
attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del
Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.


Titolo II
Norme sul rapporto associativo


Art.4 – Norme sull’ordinamento interno
1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati
possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei
confronti dell’Associazione.


Art.5 – Associati
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le associazioni di
promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al
loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di
lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero
delle associazioni di promozione sociale.
3. L’Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3
(tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve
essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione
in un’altra sezione del Runts.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal
Consiglio Direttivo.

5. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.


Art.6 – Procedura di ammissione
1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto
al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve
essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei
regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e
dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla
presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori,
coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data
della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può
proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo
raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà
svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere
garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate
dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il
minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne.


Art.7 – Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa
domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo
dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede
dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno
estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro
degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa
annuale.
3. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il
nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi
sociali;
c) aggiornare i propri dati personali forniti al momento della domanda di adesione
all’Associazione in caso di intervenute variazioni;
d) versare l’eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo
e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte, e non sono rivalutabili.


Art.8 – Cause di cessazione del rapporto associativo
1. La qualità di associato si perde per:
a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso,
mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni
dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti
gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato
decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.6 del presente
Statuto.
2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi
sociali;
c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e
comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della
deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro
e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve
essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad
attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al
contraddittorio. Fintanto che l’Assemblea ordinaria non deliberi circa l’appello dell’associato escluso,
quest’ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in
Assemblea.
4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione, nemmeno parziale, delle quote
associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.


Titolo III
Norme sul volontariato


Art.9 – Dei volontari e dell’attività di volontariato
1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera
scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che
svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate
per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.


Art.10 – Dei volontari e delle persone retribuite
1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o
tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento
dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei
lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero
dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.


Titolo IV
Organi sociali


Art.11 – Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Direttore-Responsabile Unico;
e) l’Ufficio di Tesoreria
f) l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui
all’art.30 del Codice del Terzo settore;
g) l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui
all’art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è
informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.


Art.12 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola
con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un
altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione
del delegante e del delegato. Sono ammesse fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe per associato:
solamente per l’assemblea elettiva sono ammesse soltanto una delega per associato.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio
Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può
essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli
associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione
dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di
controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età,

deve procedere in sua vece alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro
30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento
telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il
giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno.
L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima
convocazione.
5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si
considera tenuta nel luogo in cui si trova il Direttore-Responsabile Unico verbalizzante, e dove non
deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il Direttore-Responsabile Unico e
il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque
a cura del Direttore-Responsabile Unico, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel
corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente
o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o
da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal
Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle
adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.


Art.13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio
Direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al
verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
f) eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle
condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione
dall’Associazione;
h) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti
dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del
Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
j) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da
parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona
o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è
validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati
presenti, sia in prima che in seconda convocazione.


Art.14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione,
l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona
o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la
presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria
delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti)
degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).


Art.15 – L’Assemblea degli associati: regole di voto
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati, sempre che essi
siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima
Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della
maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la
responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del
raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l’elezione delle cariche sociali, e
comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio
segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.


Art.16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea tra
gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il numero di consiglieri può variare da 3 (tre) a 7 (sette) secondo quanto stabilito dall’Assemblea
all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Fermo restando che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate in
regola con il versamento della eventuale quota associativa, ogni realtà amministrativa convenzionata
(Comuni del Tesino) deve indicare un proprio delegato il quale sarà membro effettivo del Consiglio
Direttivo la cui nomina sarà ratificata dall’Assemblea.
4. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono
le condizioni di cui all’art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
5. I consiglieri durano in carica 4 anni (quattro) e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo.


Art.17 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando
ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest’ultimo caso, il Presidente deve
provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni

dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati,
l’organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di
età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi
entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento
telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data,
l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno
ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità
previste per l’Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza
di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza
dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse
deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.


Art.18 – Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli associati;
b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
d) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) nominare il Presidente ed il Vicepresidente dell’Associazione;
f) nominare il Direttore-Responsabile Unico;
g) determinare il numero e nominare i membri dell’Ufficio di Tesoreria;
h) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
i) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
j) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
k) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all’obbligo di
versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
l) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
m) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori
e consulenti esterni;
n) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
o) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
p) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario
e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai
regolamenti interni;

r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità
istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati
atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.


Art.19 – Il Presidente: poteri e durata in carica
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in
giudizio.
2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo tra i consiglieri che
non siano rappresentanti dei tre Comuni del Tesino.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste
per l’elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta
al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento
dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati
che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici)
giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di
assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad
altro consigliere.


Art.20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
1. La carica di consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli
scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro
comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.16, c.3 del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste
dall’art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall’incarico per uno dei motivi indicati al precedente
comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile.
Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito
dell’avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato
del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui il Consigliere, indicato da una realtà amministrativa (Comuni del Tesino)
convenzionata e ratificati dall’Assemblea, cessi dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel
precedente comma 1, il Consiglio Direttivo provvede a richiedere l’indicazione di un nuovo delegato
alla realtà amministrativa competente.
4. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si
intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare
l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al

fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi
consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.


Art.21 – Il Direttore – Responsabile Unico
1. Il Direttore-Responsabile Unico è una persona non socia dell’Associazione nominato dal Consiglio
Direttivo a cui viene attribuito il compito di svolgere le funzioni organizzative ed esecutive necessarie
alla realizzazione concreta dei programmi e delle iniziative sociali. In particolare è compito del
Referente operativo:
a) svolgere le funzioni organizzative ed esecutive necessarie alla realizzazione dei programmi e
iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo;
b) curare la gestione dell’Ecomuseo assicurando la promozione e la pubblicizzazione delle
iniziative rivolte al pubblico;
c) essere punto di riferimento per i contatti fra l’Ecomuseo, i suoi organi e fra i vari soggetti che
operano sul territorio, gli altri ecomusei provinciali, italiani ed europei;
d) curare i contatti con le istituzioni culturali e scientifiche interessate al progetto ecomuseale;
e) curare i contatti con gruppi turistici o di studio;
f) provvedere all’acquisizione di beni e servizi secondo il budget programmato e le necessità
dell’organizzazione, in coordinamento con il Consiglio Direttivo;
g) promuovere incontri ed occasioni di confronto con la società civile;
h) organizzare le opportune informazioni per facilitare la fruizione dei siti da parte del pubblico,
dare supporto organizzativo ai gruppi di ricerca e didattica ed allestire la parte documentale e
bibliografica;
i) occuparsi in generale della gestione dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate dal
Consiglio Direttivo o dal Presidente;
j) occuparsi in generale della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e in
particolare della tenuta dei libri contabili.
2. Il Direttore-Responsabile Unico può assumere le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del
Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione successiva.


Art.21-bis – Ufficio di Tesoreria
1. L’ufficio di Tesoreria è l’organo di supporto al Direttore-Responsabile Unico nella gestione
contabile dell’Associazione.
2. L’ufficio è composto da un numero di membri scelti tra i soci che può variare da 1 (uno) a 3 (tre),
a seconda del numero di candidati disponibili.
3. La carica è a titolo di volontariato ai sensi dell’articolo 9 del presente statuto.


Art.22 – L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
1. L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto
dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. Il componente dell’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito
libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l’unico componente decada dall’incarico prima della
scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte
dell’Assemblea.

5. Il componente dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, deve essere
indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre
cariche all’interno dell’Associazione.


Art.23 – Competenze dell’organo di controllo
1. È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del
Codice del Terzo settore;
e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida
ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti
di tale monitoraggio;
f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle
quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall’art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare
anche la revisione legale dei conti.
3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini
dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e
controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.


Art.24 – L’organo di revisione
1. L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto
dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’organo di revisione deve
essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L’organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito
libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada
dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova
elezione da parte dell’Assemblea.
6. Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in
modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.


Titolo V
I libri sociali


Art.25 – Libri sociali e registri
1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo ed il libro delle adunanze
e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questi siano stati nominati.


Titolo VI
Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio


Art.26 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.


Art.27 – Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie
attività da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo
settore;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti
in materia.


Art.28 – Bilancio di esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di
esercizio, il quale deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima deve essere
convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.


Titolo VII
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio


Art.29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria secondo i quorum
previsti dal presente Statuto.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla
destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio

di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad
altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto
dall’art.9 del Codice del Terzo settore.


Titolo VIII
Disposizioni transitorie e finali

Art.30 – Disposizioni transitorie
1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica
sino alla loro naturale scadenza

Art.31 – Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore
e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione,
in quanto compatibili.